1. Ogni persona maggiorenne può, qualora tema di perdere la propria capacità di intendere e di volere, mediante una apposita dichiarazione scritta anticipata, esprimere la volontà che gli venga praticata l'eutanasia, nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
a) presenza di una patologia grave e incurabile e di sofferenze fisiche e psichiche costanti e insopportabili;
b) incapacità di intendere e di volere;
c) diagnosi medica di patologia con prognosi infausta di irreversibilità.
2. Nella dichiarazione anticipata sono indicate una o più persone di fiducia maggiorenni, alle quali è affidato il compito di informare il medico curante della volontà del paziente. In caso di rifiuto, impedimento, incapacità o morte di una delle persone di fiducia, subentra quella che eventualmente segue nell'elenco. Il medico curante, il medico o i medici consultati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, e i membri dell'équipe sanitaria di cui al medesimo comma 2, lettera e), non
a) è affetto da una patologia grave e incurabile;
b) patisce sofferenze fisiche e psichiche costanti e insopportabili, tali da non poter essere eliminate con trattamenti farmacologici;
c) non è in grado di intendere e di volere;
d) è stato oggetto di una diagnosi medica di patologia con prognosi infausta ed irreversibile.
8. Senza pregiudizio per le terapie che comunque vorrà mettere a disposizione del paziente, il medico curante è tenuto in ogni caso, e prima di procedere all'eutanasia, a:
a) consultare un altro medico ai fini della conferma della diagnosi di patologia con diagnosi infausta ed irreversibile, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni. Se con la dichiarazione anticipata è stata designata una persona di fiducia, il medico curante la mette al corrente dell'esito di tale consulenza. Il medico consultato deve avere le medesime caratteristiche di indipendenza stabilite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), nei confronti del paziente e del medico curante, e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata;
b) consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in contatto costante con il paziente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata con la dichiarazione anticipata;
c) interpellare la persona di fiducia, se designata nella dichiarazione anticipata in merito alla volontà del paziente di essere sottoposto ad eutanasia;
d) interpellare i familiari del paziente, se indicati nella dichiarazione anticipata, in merito alla volontà del loro congiunto di essere sottoposto ad eutanasia.
9. La dichiarazione anticipata, la documentazione relativa alla procedura seguita