Art. 3.

      1. Ogni persona maggiorenne può, qualora tema di perdere la propria capacità di intendere e di volere, mediante una apposita dichiarazione scritta anticipata, esprimere la volontà che gli venga praticata l'eutanasia, nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

          a) presenza di una patologia grave e incurabile e di sofferenze fisiche e psichiche costanti e insopportabili;

          b) incapacità di intendere e di volere;

          c) diagnosi medica di patologia con prognosi infausta di irreversibilità.

      2. Nella dichiarazione anticipata sono indicate una o più persone di fiducia maggiorenni, alle quali è affidato il compito di informare il medico curante della volontà del paziente. In caso di rifiuto, impedimento, incapacità o morte di una delle persone di fiducia, subentra quella che eventualmente segue nell'elenco. Il medico curante, il medico o i medici consultati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, e i membri dell'équipe sanitaria di cui al medesimo comma 2, lettera e), non

 

Pag. 8

possono essere designati come persone di fiducia. La dichiarazione può essere fatta in ogni momento; deve risultare in un atto scritto, redatto alla presenza di due testimoni maggiorenni che non devono avere alcun interesse materiale nel decesso del dichiarante. Tale atto deve contenere le generalità del paziente, la data di compilazione e deve essere sottoscritto dall'interessato, dai testimoni e, se indicata o indicate nella dichiarazione, dalla o dalle persone di fiducia.
      3. Se la persona che intende fare la dichiarazione anticipata si trova in condizioni di inabilità fisica permanente che le impediscono di redigerla e di firmarla, la dichiarazione può essere redatta da una persona maggiorenne di sua scelta in presenza di due testimoni, senza alcun interesse materiale al decesso del dichiarante. Nella dichiarazione deve essere precisato che il dichiarante non può redigere, né firmare l'atto, nonché i motivi dell'impedimento. In tale caso, la dichiarazione è datata e firmata dalla persona che la mette per iscritto, dai testimoni e, se indicata o indicate nella dichiarazione, anche dalla o dalle persone di fiducia. Il certificato medico che attesta l'inabilità fisica permanente è allegato alla dichiarazione.
      4. La dichiarazione anticipata è valida solo se compilata entro i cinque anni immediatamente precedenti la condizione patologica che determina la perdita della capacità di intendere e di volere.
      5. La dichiarazione anticipata può essere ritirata o modificata in ogni momento.
      6. Il Ministro della salute determina, con apposito regolamento, le modalità relative alla presentazione, alla conservazione, alla conferma, al ritiro, nonché alla comunicazione della dichiarazione anticipata.
      7. Il medico che pratica l'eutanasia a seguito della dichiarazione anticipata, non è punibile se presta la propria opera alle condizioni e con l'osservanza di quanto stabilito dalla presente legge, e se ha accertato che il paziente:

          a) è affetto da una patologia grave e incurabile;

 

Pag. 9

          b) patisce sofferenze fisiche e psichiche costanti e insopportabili, tali da non poter essere eliminate con trattamenti farmacologici;

          c) non è in grado di intendere e di volere;

          d) è stato oggetto di una diagnosi medica di patologia con prognosi infausta ed irreversibile.

      8. Senza pregiudizio per le terapie che comunque vorrà mettere a disposizione del paziente, il medico curante è tenuto in ogni caso, e prima di procedere all'eutanasia, a:

          a) consultare un altro medico ai fini della conferma della diagnosi di patologia con diagnosi infausta ed irreversibile, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni. Se con la dichiarazione anticipata è stata designata una persona di fiducia, il medico curante la mette al corrente dell'esito di tale consulenza. Il medico consultato deve avere le medesime caratteristiche di indipendenza stabilite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), nei confronti del paziente e del medico curante, e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata;

          b) consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in contatto costante con il paziente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata con la dichiarazione anticipata;

          c) interpellare la persona di fiducia, se designata nella dichiarazione anticipata in merito alla volontà del paziente di essere sottoposto ad eutanasia;

          d) interpellare i familiari del paziente, se indicati nella dichiarazione anticipata, in merito alla volontà del loro congiunto di essere sottoposto ad eutanasia.

      9. La dichiarazione anticipata, la documentazione relativa alla procedura seguita

 

Pag. 10

dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico consultato, sono inseriti nella cartella clinica del paziente.